La fiscalità dell’auto appare talora materia complessa. Ciò è dovuto principalmente a due fattori:
- la confusione su alcuni concetti di base;
- il cambiamento continuo della normativa negli ultimi anni – la situazione ora è chiara secondo la nuova normativa (agosto 2007).
Per comprendere facilmente la fiscalità dell’auto bisogna aver chiari questi tre concetti:
- Strumentalità dell’auto (è un bene strumentale?)
Per bene strumentale si intende, secondo la restrittiva interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (circ.10.02.098 n.48/e) quel bene senza il quale l’attività d’impresa non può essere esercitata e avendo un rapporto diretto con la generazione dei ricavi.
Si considerano tali le autovetture utilizzate dalle imprese di noleggio, scuole guida, onoranze funebri, concessionari.
Così ad esempio non sono strumentali le vetture del personale commerciale di un’azienda.
Si tratta di una presunzione assoluta ed ogni interpretazione destinata ad allargare questo concetto è fallita. Non perdiamo tempo, le auto che tratterete NON sono strumentali!
- Uso promiscuo (che vuol dire?)
Le auto sono assegnate ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (da quando l’auto entra nella disponibilità aziendale). Questo deve avvenire – suggeriamo – anche attraverso una lettera di formale assegnazione ed il riaddebito dell’utilizzo (o in busta paga o con fattura).
Il riaddebito deve essere pari alle tabelle ACI per 4500 km (ora specificatamente elaborate) aggiornate annualmente.
In sostanza la normativa ha superato, con una presunzione assoluta, tutte le polemiche su come si dovesse conteggiare il cosiddetto “fringe benefit” cioè l’uso nel weekend (evidentemente non per motivi di lavoro): si ipotizza una percorrenza annua media di 15.000 km di cui il 30% appunto per uso privato – da cui deriva l’uso promiscuo cioè sia per lavoro che privato.
- Convenienza fiscale (chi è più vantaggioso? Ci sono altri strumenti più vantaggiosi?)
Il Legislatore ha posto molta attenzione alla fiscalità dell’auto ed alla neutralizzazione di forme di vantaggio inique.
La fantasia ha fatto sì che si siano elaborate varie “soluzioni” fiscali alternative nel presupposto che siano più vantaggiose. Nessuna ha preso piede mentre molti che l’hanno usate si son trovati in situazioni giuridiche complesse. La polizia fiscale le conosce tutte, le monitora e le colpisce nella stragrande maggioranza dei casi.
La normativa sulla fiscalità dell’auto oggi è buona: accontentiamoci di questa e di suoi auspicati ulteriori miglioramenti!
Il vantaggio del noleggio consiste nella estrema facilità di applicazione. Inoltre la fattura di noleggio comprende tutti i servizi: si evitano così errori, calcoli complessi, omissioni e l’intero importo risulta facilmente deducibile dalle imposte dirette o indirette secondo le indicazioni di legge.
- Il trattamento dell’IVA indetraibile
Sul trattamento da adottare per l’IVA non ammessa in detrazione – per la parte cioè residuale dell’IVA che si applica ai canoni periodici – richiamiamo un’ormai consolidata pronuncia dei Dottori Commercialisti di Milano (anno 2003) che rappresenta una regola generale per la corretta trattazione dell’IVA indetraibile.
L’IVA oggettivamente indetraibile è sempre un costo accessorio del bene o servizio cui afferisce, come tale dovrà essere portato ad incremento di questo costo e sarà sottoposto allo stesso trattamento contabile e fiscale: se il costo del bene o del servizio principale è detraibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, sarà così anche per l’IVA indetraibile considerata costo accessorio.
Ovviamente se il bene principale ha natura di bene strumentale ammortizzabile, l’IVA indetraibile in quanto costo da portare ad incremento del bene stesso, sarà assoggettata alla procedura di ammortamento.
Per concludere – ai fini del noleggio a lungo termine – l’IVA indetraibile sul canone dovrà considerarsi come componente del costo e sarà soggetto allo stesso trattamento del costo del bene o servizio afferente.Share