Buoni carburante senza fattura
Scatterà il prossimo 1° luglio l’importante novità che riguarda la cessione di carburanti e le relative detrazioni fiscali e deduzioni dei costi da parte di partite IVA ed imprese con flotte aziendali. Ci stiamo riferendo all’addio alla scheda carburante e a l’obbligo, ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, di pagamento con mezzi tracciabili, nonché di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati, nell’esercizio d’impresa, arte o professione, presso gli impianti stradali di distribuzione.
In vista dell’importante scadenza all’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità in tema di fatturazione e di pagamento delle cessioni di carburanti, con la circolare n. 8/E/2018. Rimborsi carburante: i pagamenti validi
Con il provvedimento n. 73203/2018, l’Agenzia delle Entrate ha individuato tutti i mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei ad ottenere la detraibilità dell’IVA e la deducibilità della spesa.
Nella citata circolare le Entrate forniscono un’interessante precisazione con riferimento alla cessione del buono/carta carburante, che non risulta essere soggetto ad IVA e, di conseguenza, a fattura elettronica se consente di rifornirsi presso più soggetti (ad esempio, impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori) o di acquistare più beni e servizi.
Disposizioni in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia e con la disciplina dei voucher contenuta nella direttiva n. 2016/1065/UE, in vigore dal 1° gennaio 2019.Share